Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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Sulla base di tali considerazioni, si propone di aumentare da sette a dieci anni il termine di prescrizione di cui all’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP (art. 55 cpv. 1 lett. c CPM).

Un termine di prescrizione più lungo per i delitti (p. es. 12 anni) e quindi quasi identico a quello per i crimini, appare inappropriato vista la minore gravità dei reati.

2.3.3 Termini di prescrizione diversi in funzione della gravità dei delitti?

Come per i crimini, anche per i delitti la legge commina pene diverse a seconda della gravità del reato. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per i crimini, il termine di prescrizione per i delitti non è progressivo, ma uniforme (pari a sette anni nel diritto vigente).

Per i delitti più gravi, tra i quali figurano anche molti reati economici del diritto penale fondamentale33 e di quello accessorio34, è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Molto raramente è comminata anche «una pena detentiva fino a due anni o una pena pecuniaria»35. Per delitti meno gravi è comminata «una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria»36. Per delitti di poco conto sono previste pene pecuniarie massime di 30, 90 e 180 aliquote giornaliere37.

Per tenere adeguatamente conto delle varie comminatorie penali, ossia delle diverse gravità dei reati, l’avamprogetto propone di portare a dieci anni il termine di prescrizione dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP (art. 55 cpv. 1 lett. c CPM) soltanto per quei delitti (gravi) passibili di «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria» (art. 97 cpv. 1 lett. c AP-CP e 55 cpv. 1 lett. c AP-CPM).

33P. es. false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP), amministrazione infedele

(art. 158 n. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), omissione della contabilità (art. 166 CP).

34P. es. concorrenza sleale (art. 23 cpv. 1 della legge federale del 19.12.1986 contro la

concorrenza sleale [LCSl; RS 241]) o i delitti del diritto in materia di mercati finanziari (art. 46 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1 della legge dell’8.11.1934 sulle banche [LBCR; RS 952.0]; art. 148 della legge del 23.6.2006 sugli investimenti collettivi [LICol; RS 951.31]).

35Art. 88 cpv. 2 della legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA,

RS 748.0) in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 2 lett. b CP. Nell’ambito del progetto di armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio è previsto di aumentare le pene comminate a «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». In merito cfr. il rapporto esplicativo, pag. 60; consultabile all’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Bericht.pdf.

36Tra cui figurano, nell’ambito dei cosiddetti reati economici, per esempio la carente

diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) o semplici infrazioni doganali (art. 118 segg. della legge del 18.3.2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), violazioni semplici del diritto in materia di proprietà intellettuale (p. es. art. 81 cpv. 1 della legge del 25.6.1954 sui brevetti [LBI, RS 232.14]; art. 61 cpv. 1 della legge del 28.8.1992 sulla protezione dei marchi [LPM, RS 232.11]) come pure violazioni della legge sugli embarghi (art. 9 cpv. 1 LEmb).

37Una tale comminatoria penale è prevista, per esempio, per reati economici del diritto

penale accessorio commessi colposamente (p. es. violazioni colpose della legge del 13.12.1996 sul materiale bellico [LMB, RS 514.51], della legge del 9.10.1992 sulle derrate alimentari [LDerr, RS 817.0] o della legge del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici [LA-Ter, RS 812.21]). Nell’ambito dell’armonizzazione delle norme penali, s’intende aumentare le pene pecuniarie massime portandole da 30 e 90 aliquote giornaliere a 180 aliquote giornaliere o a una pena detentiva fino a sei mesi. In merito cfr. il rapporto esplicativo, pag. 7 (cit. nella nota a piè di pagina 32).