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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
4 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 158d Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collet-
tivi di capitale
I rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto previgente senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo, sono tenuti, ai fini del proseguimento di questa distribuzione, a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
Titolo prima dell’art. 159
Titolo nono: Referendum ed entrata in vigore
Art. 159 rubrica
Abrogata
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.