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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
e. distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:
Titolo prima dell’art. 158a
Titolo ottavo: Disposizioni finali della modifica del ...
Art. 158a Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale
svizzeri
1 Entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.
2 Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri all’estero senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo sono tenute a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
3 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 158b Disposizioni transitorie per il trasferimento della custodia del pa-
trimonio del fondo
Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le banche depositarie devono fornire alla FINMA la prova che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza e che questo trasferimento è nell’interesse di una custodia adeguata.
Art. 158c Disposizioni transitorie per gerenti patrimoniali e direzioni dei
fondi di investimenti collettivi di capitale esteri
1 I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica essi devono soddisfare le esigenze di legge e presentare un’istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull’istanza.
3 Se tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza non esiste alcun accordo relativo, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali sono tenuti, ai fini del proseguimento della gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.