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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
Allegato
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 198310 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 È considerato acquisto di un fondo:
c. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una partecipazione o su un’azione di un fondo d’investimento immobiliare o di una SICAV immobiliare, i cui certificati di partecipazione o le cui azioni non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;
Art. 6 cpv. 4 (nuovo)
4 La posizione preponderante di persone all’estero in un fondo d’investimento immobiliare o in una SICAV immobiliare è presunta, se essa è amministrata da una persona all’estero e se:
a. nel caso di un fondo d’investimento immobiliare, la direzione del fondo è una persona all’estero;
b. nel caso di una SICAV immobiliare, le persone all’estero:
1. possiedono più di un terzo dei voti del capitale azionario degli imprenditori;
2. costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione; e
3. mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.
2. Legge federale del 10 ottobre 199711 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis:
2 Sono intermediari finanziari:
10 RS 211.412.41
11 RS 955.0