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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 198310 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

Art. 4 cpv. 1 lett. c

1 È considerato acquisto di un fondo:

c. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una partecipazione o su un’azione di un fondo d’investimento immobiliare o di una SICAV immobiliare, i cui certificati di partecipazione o le cui azioni non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;

Art. 6 cpv. 4 (nuovo)

4 La posizione preponderante di persone all’estero in un fondo d’investimento immobiliare o in una SICAV immobiliare è presunta, se essa è amministrata da una persona all’estero e se:

a. nel caso di un fondo d’investimento immobiliare, la direzione del fondo è una persona all’estero;

b. nel caso di una SICAV immobiliare, le persone all’estero:

1. possiedono più di un terzo dei voti del capitale azionario degli imprenditori;

2. costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione; e

3. mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.

2. Legge federale del 10 ottobre 199711 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis:

2 Sono intermediari finanziari:

10 RS 211.412.41

11 RS 955.0