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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
a. gestione del portafoglio; e
b. gestione dei rischi.
2 Può inoltre fornire le seguenti prestazioni di servizi:
a. attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni;
b. gestione patrimoniale di singoli portafogli;
c. consulenza in investimenti.
3 In casi motivati la FINMA può autorizzare attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, anche se non esiste alcun accordo ai sensi del capoverso 2 lettera a.
Art. 18b (nuovo) Delega di compiti
1 Il gerente patrimoniale può delegare compiti, sempreché tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata.
2 Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione dell’incarico.
3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Ai gerenti patrimoniali all'estero può inoltre delegare le decisioni di investimento soltanto se tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.
Art. 18c (nuovo) Cambiamento
Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente alla FINMA.
Art. 19 cpv. 1
1 Chi distribuisce quote di un fondo d’investimento collettivo necessita di un’autorizzazione della FINMA.
Art. 20 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 3 (nuovo)
1 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari adempiono in particolare i seguenti obblighi:
a. Concerne soltanto il testo francese
c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e distribuiscono.