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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:
c. non distribuiscono questi portafogli collettivi.
Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva
1 I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:
Art. 10 cpv. 3 lett. f, 4 e 5, frase introduttiva
3 Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente:
f. Abrogata
4 Il Consiglio federale può inoltre far dipendere la designazione di investitore qualificato delle persone di cui al cui al capoverso 3 da talune esigenze, segnatamente dalle qualifiche professionali, e può designare anche altre categorie d’investitori qualificati.
5 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:
Art. 12 cpv. 2
2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, nonché cpv. 3 e 4
1 Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’autorizzazione della FINMA.
2 Devono chiedere l’autorizzazione:
e. la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri;
f. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i gerenti patrimoniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale.
4Abrogato