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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
rità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell’attività dei titolari dell’autorizzazione.
2 Se, nell’ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un’autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedenti. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 19689sulla procedura amministrativa.
Art. 144, rubrica, e cpv. 1
Rilevamento e notifica dei dati
1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.
Art. 145 cpv. 3
3 Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 31 capoverso 5.
Art. 148 cpv. 1 lett. d, f frase introduttiva, nonché g frase introduttiva
1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
d. distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;
f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni essenziali per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni:
g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni essenziali per gli investitori e del prospetto semplificato:
Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e frase introduttiva
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
c. distribuisce un portafoglio collettivo interno;