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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 101

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACol).

Art. 110 cpv. 2 (nuovo)

2 Tra i mezzi propri della SICAF e il suo patrimonio complessivo deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

Art. 114 Banca depositaria

La SICAF dispone di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e (nuova)

1 Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati, prima della distribuzione il rappresentante deve far approvare dalla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, gli statuti o il contratto del fondo. Non necessitano di alcuna approvazione i documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti unicamente a investitori qualificati.

2 L’approvazione è conferita se:

a. l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società e l’ufficio di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

b. la direzione del fondo o la società nonché l’ufficio di custodia sottostanno, per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento, a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge;

e. tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

Art. 123 cpv. 1 e 3bis (nuovo)

1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se:

a. esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti; e

b. la direzione del fondo e la società hanno incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124. È fatto salvo l’articolo 122.