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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
Art. 14 cpv. 1ter (nuovo) e 3
1ter
Il Consiglio federale può inoltre far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
3 Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e le società in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.
Art. 15 cpv. 1 lett. e
1 I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:
e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 2: Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale
Art. 18 Organizzazione
1 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:
a. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;
b. società in nome collettivo e società in accomandita.
2 In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gerenti patrimoniali da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:
a. l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e
b. la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata delegata soltanto dalle seguenti persone:
1. titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettere a, b, d ed f; o
2. direzioni del fondo o società straniere che, per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.
Art. 18a (nuovo) Compiti
1 Il gerente patrimoniale fornisce almeno le seguenti prestazioni per uno o più investimenti collettivi di capitale: