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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 14 cpv. 1ter (nuovo) e 3

1ter

Il Consiglio federale può inoltre far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

3 Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e le società in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.

Art. 15 cpv. 1 lett. e

1 I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:

e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.

Titolo prima dell’art. 18

Sezione 2: Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Art. 18 Organizzazione

1 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

a. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;

b. società in nome collettivo e società in accomandita.

2 In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gerenti patrimoniali da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:

a. l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e

b. la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata delegata soltanto dalle seguenti persone:

1. titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettere a, b, d ed f; o

2. direzioni del fondo o società straniere che, per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.

Art. 18a (nuovo) Compiti

1 Il gerente patrimoniale fornisce almeno le seguenti prestazioni per uno o più investimenti collettivi di capitale: