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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1, 3 e 4
1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
a. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti;
b. le persone che gestiscono o distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera;
c. gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati.
3 Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d’investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:
a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e
b. le azioni sono nominative.
4Abrogato
Art. 3 Distribuzione
È considerata distribuzione ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale. Non è considerata distribuzione, in particolare, la pubblicazione da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza di prezzi, corsi e valori d’inventario.
1FF …