Progetto

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 3 e 4

1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

a. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti;

b. le persone che gestiscono o distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera;

c. gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati.

3 Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d’investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e

b. le azioni sono nominative.

4Abrogato

Art. 3 Distribuzione

È considerata distribuzione ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale. Non è considerata distribuzione, in particolare, la pubblicazione da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza di prezzi, corsi e valori d’inventario.

1FF …

2 RS 951.31