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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 34 cpv. 3 e 4

3 Prima dell’approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

4 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684sulla procedura amministrativa.

Art. 36, rubrica, e cpv. 3 (nuovo)

Definizione e compiti

3 Per i compiti e la delega presso la SICAV si applicano per analogia gli articoli 30 e 31.

Art. 37 cpv. 2 e 3

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione di una SICAV.

3Abrogato

Art. 41 cpv. 2

2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.

Art. 44a (nuovo) Banca depositaria

1 La SICAV dispone di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

2 In casi motivati la FINMA può autorizzare eccezioni a questo obbligo, sempreché

a. la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

b. uno o più istituti, che sottostanno a una vigilanza equivalente, effettuino le transazioni connesse all’esecuzione e siano specializzati in simili transazioni («prime broker»);

c. sia garantito che i prime broker o le preposte autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Art. 51 cpv. 4

4 Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto, nonché le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato.

4 RS 172.021