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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
3 Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.
4 Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare il contenuto delle indicazioni essenziali.
5 Le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
Art. 77 Disposizioni comuni
1 Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni essenziali per gli investitori o al prospetto semplificato e deve indicare dove possono essere ottenuti.
2 Il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio alla FINMA.
Art. 84 cpv. 2
2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.
Art. 95 cpv. 1 e 2
1 A prescindere dalla forma giuridica, sono ammesse le seguenti ristrutturazioni:
a. l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
b. il trasferimento patrimoniale ai sensi degli articoli 69-77 della legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione.
2 Un trasferimento patrimoniale può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte della FINMA.
Art. 98 cpv. 2bis (nuovo)
2bis
Le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.