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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 124 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 Il rappresentante adempie gli obblighi legali applicabili di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.

3 In particolare, il rappresentante deve garantire in ogni momento che

a. la gestione patrimoniale e la custodia corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori; e

b. la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né dà adito a confusione.

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d

1 La società di audit verifica se i titolari dell’autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

c. il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato;

d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 139 cpv. 2 (nuovo)

2 La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.

Art. 141 Assistenza amministrativa

Conformemente all’articolo 42 capoversi 2-4 della legge federale del 22 giugno 20077 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico riguardanti titolari dell’autorizzazione svizzeri, a condizione che tali autorità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell’attività dei titolari dell’autorizzazione.

Art. 143 Verifiche transfrontaliere

1 Conformemente all’articolo 43 capoversi 2 e 4 della legge federale del 22 giugno 20078 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso titolari dell’autorizzazione svizzeri, a condizione che tali auto-

7 RS 956.1

8 RS 956.1