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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine

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Legge sugli investimenti collettivi

3 Per la gestione complessiva dei loro affari i titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie per l’adempimento di questi obblighi.

Art. 24, rubrica

Altre norme di comportamento

Art. 26 cpv. 3

3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.

Art. 27 cpv. 3

3 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19683sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

Art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 (nuovo)

1 Lo scopo principale della direzione del fondo è l’esercizio dell’attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi:

a. gestione patrimoniale di singoli portafogli;

2 Per l’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica l’articolo 18a capoversi 2 lettera a e 3.

Art. 31 cpv. 3 e 4

3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Ai gerenti patrimoniali all'estero può inoltre delegare le decisioni di investimento soltanto se tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.

4 Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale che sono distribuiti in modo agevolato nell’Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

3 RS 172.021