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Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 15 pagine
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Legge sugli investimenti collettivi
Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. c
1 La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime almeno due persone fisiche. La designazione necessita dell’approvazione della FINMA.
2 L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
c. Abrogata
Art. 72 cpv. 1
1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.
Art 73 cpv. 1, 2, 3 primo periodo, e 4 (nuovo)
1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze per queste attività.
2 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all’estero sottoposti a vigilanza, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. L’investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.
3 La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV.
4 Il Consiglio federale può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.
Titolo prima dell’art. 75
Sezione 2: Prospetto, informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato
Art. 76 Informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato
1 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni essenziali per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.
2 Le informazioni essenziali per gli investitori contengono appropriate indicazioni riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione. Devono essere presentate in modo da permettere agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale, fornendo loro la base per procedere con cognizione di causa alle decisioni di investimento.