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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte

Art. 29 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

1 L'AFC informa la persona oggetto della domanda in merito a quest'ultima qualora, conformemente alla convenzione applicabile, l'esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata.

2 Informa in merito alla domanda, alle stesse condizioni, le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 48 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).

3 Se una persona secondo il capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. A tale scopo stabilisce un termine.

4 L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità competente dello Stato partner acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

5 Se una persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa conformemente all'articolo 36 PA8. L'AFC invita la persona oggetto della domanda a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

6 I diritti di partecipazione e la consultazione degli atti delle persone legittimate a ricorrere sono disciplinati nella legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.

Art. 30 Trasmissione delle informazioni

1 Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile. L'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità competente dello Stato partner con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

2 Se le persone legittimate a ricorrere non acconsentono alla trasmissione delle informazioni, l'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere la decisione finale in cui motiva la trasmissione delle informazioni e stabilisce le informazioni da trasmettere.

3 L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

4 La legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale riguardante costi, procedura di ricorso, conclusione della procedura e impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero è applicabile.

7 RS 172.021

8 RS 172.021