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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte

Art. 40 Ottenimento di informazioni nell'ambito della garanzia del rispetto

delle convenzioni

La banca è punita con una multa sino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni che l'AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

Art. 41 Infrazioni presso gli agenti pagatori svizzeri

Se la multa applicabile per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA14 dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l'agente pagatore svizzero.

Art. 42 Procedura

1 Salvo disposizione contraria della presente legge, per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge si applica il DPA15. L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'AFC.

2 L'AFC comunica per scritto l'avvio della procedura penale alla persona interessata. Le offre la possibilità di esprimersi sulle accuse che le sono mosse.

3 Al termine dell'istruzione l'AFC pronuncia una condanna o l'archiviazione e notifica per scritto la decisione alla persona sottoposta alla procedura penale.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

Art. 44 Disposizione transitoria della Convenzione con la Germania

Le autorità competenti cantonali sospendono le procedure pendenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

45 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

14 RS 313.0

15 SR 313.0