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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
a. commette una sottrazione:
1. contravvenendo all'obbligo di riscossione del pagamento unico o dell'imposta; oppure
2. non trasferendo il pagamento unico o l'imposta all'AFC;
b. viola l'obbligo di comunicazione.
2 Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 38 Messa in pericolo del pagamento unico o dell'imposta e della comu-
nicazione
È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:
a. contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di trasmettere
informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni;
b. allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quan-
to persona tenuta al pagamento unico o al versamento dell'imposta o a rilasciare comunicazioni;
c. contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di
commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP13;
d. complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una
verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;
e. contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento
unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni.
Art. 39 Inosservanza di prescrizioni d'ordine
È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. viola la convenzione applicabile, la presente legge, un'ordinanza di esecu-
zione o le istruzioni generali;
b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente
articolo.
13 RS 311.0