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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx

a. commette una sottrazione:

1. contravvenendo all'obbligo di riscossione del pagamento unico o dell'imposta; oppure

2. non trasferendo il pagamento unico o l'imposta all'AFC;

b. viola l'obbligo di comunicazione.

2 Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 38 Messa in pericolo del pagamento unico o dell'imposta e della comu-

nicazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:

a. contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di trasmettere

informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni;

b. allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quan-

to persona tenuta al pagamento unico o al versamento dell'imposta o a rilasciare comunicazioni;

c. contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di

commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP13;

d. complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una

verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;

e. contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento

unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni.

Art. 39 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. viola la convenzione applicabile, la presente legge, un'ordinanza di esecu-

zione o le istruzioni generali;

b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente

articolo.

13 RS 311.0