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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte
3 Gli agenti pagatori che effettuano il pagamento anticipato hanno diritto a interessi conformi al mercato da parte della società veicolo. Questi interessi sono sopportati da tutti gli agenti pagatori svizzeri secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 2. La società veicolo li addebita provvisoriamente a tutti gli agenti pagatori svizzeri. Il Consiglio federale disciplina il tasso di interesse.
4 Gli agenti pagatori svizzeri rispondono nei confronti della società veicolo proporzionalmente alle loro quote per eventuali perdite per quanto il pagamento anticipato non possa essere completamente compensato. La singola quota si determina conformemente ai valori patrimoniali di persone interessate detenuti dagli agenti pagatori svizzeri il giorno di riferimento 2 secondo la convenzione applicabile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del computo della singola quota. Al riguardo può eccettuare determinati elementi patrimoniali.
5 La società veicolo non è né debitrice solidale né garante per la perdita.
Art. 24 Esecuzione da parte dell'AFC
1 Qualora la società veicolo non venisse fondata tempestivamente o il pagamento anticipato non fosse effettuato entro i termini stabiliti, l'AFC emana tutte le decisioni necessarie ai fini della prestazione tempestiva del pagamento anticipato.
2 L'AFC emana decisioni di pagamento all'indirizzo dei 50 maggiori agenti pagatori svizzeri.
3 La dimensione degli agenti pagatori svizzeri, in relazione allo Stato partner, è determinata secondo la loro quota di pagamenti di interessi ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio6 sui quali è stata riscossa la ritenuta d'imposta o per i quali sono state effettuate comunicazioni. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici.
4 L'importo del pagamento anticipato è suddiviso in modo corrispondente alla loro quota calcolata secondo il capoverso 3.
5 L'AFC trasferisce i pagamenti computati di questi agenti pagatori conformemente alla loro quota al pagamento anticipato.
Sezione 6: Valori patrimoniali prelevati in Svizzera
Art. 25 Autorità svizzera competente
I compiti derivanti dalla convenzione in relazione ai valori patrimoniali prelevati in Svizzera sono svolti dalla SFI.
Art. 26 Rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione
1 Qualora la convenzione applicabile preveda che allo Stato partner siano notificati gli Stati o i territori di destinazione dei valori patrimoniali prelevati, gli agenti paga-