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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
Art. 31 Dati per determinare il numero di domande autorizzate
1 L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per adempiere i compiti legali volti a garantire il rispetto delle convenzioni.
2 Non sussiste alcun diritto di accesso a tali informazioni.
Art. 32 Sospensione dei termini
L'articolo 22a capoverso 1 PA9 concernente la sospensione dei termini non è applicabile.
Sezione 9: Controllo e disposizioni procedurali
Art. 33 Controllo
1 L'AFC controlla se vengono soddisfatti gli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.
2 Per chiarire la fattispecie essa può:
a. verificare o richiedere la consegna in loco di libri di commercio, giustificati-
vi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero;
b. raccogliere informazioni scritte e orali;
c. convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.
3 Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.
4 Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non possono accordarsi, l'AFC emana una decisione.
5 Su richiesta, l'AFC emana a titolo cautelare una decisione di accertamento:
a. della qualità di agente pagatore;
b. delle basi della riscossione dei pagamenti unici o dell'imposta;
c. del contenuto delle comunicazioni;
d. del contenuto dei certificati.
6 L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti riguardo ai controlli operati durante l'anno precedente. Il rapporto va redatto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI lo trasmette all'autorità competente dello Stato partner.
Art. 34 Diritto procedurale applicabile
Ove la presente legge non disponga altrimenti si applica la PA10.