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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte
disposizione prevale sull'articolo 11 della legge del 17 dicembre 20045 sulla fiscalità del risparmio.
Art. 16 Prescrizione
1 Il diritto nei confronti dell'agente pagatore al trasferimento dell'imposta o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale doveva essere trasferita l'imposta o trasmessa la comunicazione.
2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito d'imposta o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. L'interruzione fa decorrere un nuovo termine di prescrizione.
3 Il termine di prescrizione subentra al più tardi 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata trasferita o la comunicazione trasmessa.
Art. 17 Modifiche delle aliquote d'imposta
1 I compiti in relazione alle modifiche delle aliquote d'imposta sono svolti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
2 Il Consiglio federale approva la modifica delle aliquote d'imposta stabilite nella convenzione.
3 L'AFC, in collaborazione con la SFI, pubblica senza indugio ogni modifica dell'aliquota d'imposta e provvede affinché tutti gli agenti pagatori svizzeri iscritti nel registro degli agenti pagatori ne vengano a conoscenza.
Sezione 4: Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale e il prelievo dell'imposta liberatoria
Art. 18 Organizzazione e procedura
1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
2 Essa emana tutte le decisioni necessarie all'applicazione delle presenti disposizioni.
3 Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.
Art. 19 Statistica
1 L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei suoi compiti legali.
2 Può pubblicare un compendio delle statistiche.