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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte

menzionata nella domanda è il beneficiario effettivo di un conto o di un deposito;

c. Stato partner: Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una conven-

zione;

d. pagamento unico: una delle opzioni per la regolarizzazione fiscale di una

relazione bancaria esistente, consistente nel pagamento di un unico ammontare d'imposta forfettario.

2 Le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi della pertinente convenzione applicabile. Trattasi segnatamente delle seguenti espressioni:

a. agente pagatore svizzero;

b. persona interessata;

c. giorno di riferimento;

d. autorità competente.

Art. 3 Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione; registro degli

agenti pagatori

1 Chi diventa agente pagatore svizzero ai sensi di una convenzione e detiene valori patrimoniali, di cui una persona interessata è beneficiaria effettiva, è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

2 Nell'iscrizione l'agente pagatore svizzero deve indicare:

a. il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una

persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione nazionale;

b. il genere di attività;

c. la data di inizio dell'attività.

3 Allorché la sua qualità di agente pagatorecessa, l'agente pagatore svizzero è tenuto a comunicarlo all'AFC.

4 L'AFC tiene un registro degli agenti pagatori.

Sezione 2: Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali

Art. 4 Pagamenti unici

1 Gli agenti pagatori svizzeri prelevano i pagamenti unici il giorno di riferimento 3 conformemente alla convenzione applicabile.

2 Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo preleva