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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte
Art. 35 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentato reclamo scritto entro 30 giorni dalla loro notificazione.
2 Il reclamo deve indicare le conclusioni e i fatti che lo motivano.
3 Se il reclamo è valido, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni ed emana una decisione su reclamo motivata.
4 La decisione su reclamo dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.
Art. 36 Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni previste dalla convenzione e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.
2 Non è dato obbligo del segreto:
a. per l'AFC nel caso di comunicazioni agli Stati partner;
b. per l'AFC nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del
rispetto delle convenzioni;
c. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consi-
glio federale, in genere, o dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
d. in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative
federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)11 qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia.
3 Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all'articolo 33 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l'esecuzione della convenzione applicabile.
4 Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.
Sezione 10: Disposizioni penali
Art. 37 Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:
11 RS 311.0
12 RS 313.0