Progetto

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte

Art. 35 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentato reclamo scritto entro 30 giorni dalla loro notificazione.

2 Il reclamo deve indicare le conclusioni e i fatti che lo motivano.

3 Se il reclamo è valido, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni ed emana una decisione su reclamo motivata.

4 La decisione su reclamo dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Art. 36 Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni previste dalla convenzione e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

2 Non è dato obbligo del segreto:

a. per l'AFC nel caso di comunicazioni agli Stati partner;

b. per l'AFC nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del

rispetto delle convenzioni;

c. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consi-

glio federale, in genere, o dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

d. in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative

federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)11 qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia.

3 Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all'articolo 33 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l'esecuzione della convenzione applicabile.

4 Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.

Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 37 Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

11 RS 311.0

12 RS 313.0