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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
Art. 20 Obbligo d'informare
Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione della convenzione e della presente legge.
Art. 21 Interesse di mora
1 Sui pagamenti unici e sulle imposte che vengono trasferiti all'AFC in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dai termini stabiliti nella convenzione applicabile fino alla data di incasso.
2 Il DFF stabilisce il tasso d'interesse.
Sezione 5: Rapporto con altre imposte
Art. 22 Rimborso dell’imposta preventiva
1 L'agente pagatore svizzero ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai redditi da capitale sui quali è stata prelevata un'imposta liberatoria conformemente alla convenzione applicabile. Rimane salva l'imposta preventiva non recuperabile (imposta residua) secondo la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona interessata. Se, a nome del cliente, l'agente pagatore svizzero esige dall'AFC il rimborso dell'imposta preventiva, l'agente pagatore non può consegnare alla persona interessata alcun attestato d'imposta preventiva.
2 L'istanza può essere presentata volta per volta dagli agenti pagatori svizzeri, non appena l'imposta sia stata riscossa.
Sezione 6: Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri
Art. 23 Società veicolo
1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri si incaricano di fondare una società veicolo che assume i diritti e gli obblighi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. La società veicolo deve essere fondata al più tardi all'entrata in vigore della convenzione applicabile.
2 Gli agenti pagatori svizzeri effettuano il pagamento anticipato alla società veicolo sotto forma di prestito. La società veicolo impiega i fondi raccolti per effettuare il pagamento anticipato all'AFC. Le singole quote del prestito si determinano conformemente ai valori patrimoniali di persone interessate detenuti dagli agenti pagatori svizzeri il giorno di riferimento 2 secondo la convenzione applicabile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del computo della singola quota. Al riguardo può escludere determinati elementi patrimoniali e statuire regole minime.