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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
Sezione 3: Prelievo dell'imposta liberatoria
Art. 12 Imposta
1 Gli agenti pagatori svizzeri prelevano l'imposta liberatoria sui redditi da capitale conformemente alla convenzione applicabile.
2 L'agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un'imposta prelevata indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.
Art. 13 Trasferimento all'AFC
1 Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC l'imposta prelevata entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.
2 Con il trasferimento indicano, secondo la convenzione applicabile, a quali categorie di redditi da capitale corrispondono gli importi.
Art. 14 Comunicazione
1 In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini stabiliti nella convenzione.
2 Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.
3 Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa da parte della persona interessata o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione.
4 L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora si debba procedere alla riscossione di un'imposta, l'agente pagatore svizzero deve trasferirla immediatamente all'AFC.
Art. 15 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner
1 L'AFC trasferisce l'imposta ricevuta e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.
2 Trasferisce all'autorità competente dello Stato partner l'importo ricevuto dagli agenti pagatori svizzeri conformemente all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio4 (Accordo sulla fiscalità del risparmio) e alla convenzione applicabile, senza trattenere la quota che spetterebbe alla Svizzera ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Questa
4Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che
stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,