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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi.
3 La persona interessata può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero e la persona interessata si adoperano al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alle disposizioni della convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4 Il certificato si considera approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o della conferma del primo certificato la persona interessata non richiede per scritto all'AFC l'emanazione di una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.
Art. 5 Versamento all'AFC
1 Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici prelevati.
2 Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3.
Art. 6 Comunicazione
1In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini stabiliti nella convenzione.
2 Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.
3 Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «comunicazione» presso il nuovo agente pagatore svizzero, quest'ultimo trasmette le informazioni conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi.