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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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641.91xx Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte

Art. 7 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

Art. 8 Prescrizione

1 Il diritto nei confronti dell'agente pagatore al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno di riferimento 3.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il credito del pagamento unico o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. L'interruzione fa decorrere un nuovo termine di prescrizione.

3 Il termine di prescrizione subentra al più tardi dopo 15 anni a contare dal giorno di riferimento 3.

Art. 9 Identificazione a posteriori di una persona interessata

1 Se viene identificata a posteriori dall'agente pagatore svizzero, una persona interessata può presentare per scritto una domanda di regolarizzazione fiscale dei suoi valori patrimoniali conformemente alla convenzione applicabile.

2 La domanda va presentata all'AFC entro tre mesi dall'identificazione e contiene:

a. l'indicazione dell'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conforme-

mente alla convenzione;

b. indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la regolariz-

zazione fiscale.

Art. 10 Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Se l'autorità competente dello Stato partner ha presentato all'AFC una richiesta corrispondente, l'agente pagatore svizzero è tenuto a:

a. cooperare alla verifica dell'autenticità di un certificato;

b. fornire all'AFC ulteriori dati ai fini dell'identificazione di una persona inte-

ressata che è stata annunciata all'autorità competente dello Stato partner.

Art. 11 Restituzione della provvigione di riscossione

1 Se dall'autorità competente dello Stato partner ottiene la restituzione di un pagamento unico riscosso indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione della provvigione di riscossione trattenuta dall'AFC, qualora una siffatta provvigione sia stata convenuta con lo Stato partner e l'autorità competente di quest'ultimo non l'abbia già restituita alla persona interessata.

2 La domanda di restituzione della provvigione di riscossione dev'essere presentata per scritto all'AFC entro sei mesi dalla decisione di restituzione dello Stato partner.