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Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte 641.91xx
tori svizzeri comunicano alla SFI al più tardi nove mesi dopo il giorno di riferimento 3 i seguenti dati statistici:
a. il numero delle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito
nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali;
b. il volume dei patrimoni trasferiti dalle persone interessate che hanno chiuso
il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali.
2 Se una persona interessata trasferisce verso più Stati o territori i suoi valori patrimoniali contabilizzati su un conto o deposito al momento della firma:
a. ai fini del conteggio delle persone interessate, essa è assegnata allo Stato o al
territorio verso il quale ha trasferito l'importo maggiore;
b. ai fini del conteggio del volume dei valori patrimoniali trasferiti è effettuata
una ripartizione tra i diversi Stati e territori verso i quali sono stati trasferiti i valori patrimoniali.
3 Gli agenti pagatori svizzeri elaborano i dati statistici sulla base della stima dei valori patrimoniali riferita al giorno di riferimento 2.
Sezione 8: Garanzia del rispetto della convenzione
Art. 27 Domande d'informazione
1 La domanda di uno Stato partner fondata sulla convenzione deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.
2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto alla competente autorità dello Stato partner, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
Art. 28 Ottenimento di informazioni
1 L'AFC esige dalle banche la consegna delle informazioni previste nella convenzione applicabile. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.
2 Le banche devono consegnare tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro controllo.
3 L'autorità competente dello Stato partner non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.
4 Le spese di ottenimento delle informazioni non sono restituite.
5 Misure coercitive possono essere ordinate conformemente alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.