Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

Capoverso 2

A motivo delle diverse convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e a mente delle raccomandazioni dell’OCSE, la Svizzera non può tassare l’integralità del vantaggio valutabile in denaro proveniente dall’esercizio. L’imposizione va invece ripartita in funzione dei giorni di residenza tra i Paesi nei quali il collaboratore era residente dal momento dell’assegnazione dell’opzione fino a quello dell’inizio del diritto di esercitarla. E ciò prescindendo dal fatto che un altro Paese imponga o no proporzionalmente il vantaggio valutabile in denaro.

Secondo la formula che figura in questa disposizione il vantaggio valutabile in denaro va moltiplicato per il numero di giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione e diviso per il numero di giorni dell’intero periodo di maturazione. Per i motivi indicati più sopra nella formula si utilizza il concetto di «giorni di residenza». Anche il vantaggio valutabile in denaro relativo a indennizzi in contanti deve essere calcolato secondo questa formula,

perché esso poggia su un piano a lungo termine ed è acquisito in diversi Paesi. In questo senso gli indennizzi in contanti differiscono dai bonus che sono solitamente versati una volta all’anno e non si fondano su un piano concernente le partecipazione di collaboratore.

Articolo 8 Attestazione in caso di partenza del collaboratore

Capoverso 1

In questa disposizione la partenza viene trattata come fattispecie opposta all’arrivo di cui all’articolo 7 visto più sopra. In caso di partenza il datore di lavoro svizzero è tenuto a comunicare la realizzazione (lett. a), ad attestare i giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione (lett. b) e il vantaggio valutabile in denaro (lett. c) e infine a versare l’imposta alla fonte conformemente all’articolo 100 capoverso 1 lettera d LIFD. L’imposta alla fonte da prelevare viene anche denominata imposta alla fonte estesa poiché essa si riferisce alla prestazione lavorativa fornita a suo tempo in Svizzera. Il datore di lavoro svizzero è tenuto a comunicare la realizzazione avvenuta all’estero. Questo modo di procedere non dovrebbe comportare difficoltà in quanto la realizzazione avviene nel contesto di imprese attive a livello internazionale.

Capoverso 2

Ai fini dell’attestazione, rispettivamente del calcolo del vantaggio proporzionale valutabile in denaro, si applica per analogia la medesima formula prevista all’articolo 7 capoverso 2. Il vantaggio valutabile in denaro va moltiplicato per il numero di giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione e diviso per il numero di giorni dell’intero periodo di maturazione.

Capoverso 3

Siccome il collaboratore dopo la sua partenza risiede ora all’estero e quindi non sottostà più ad obblighi di cooperazione in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la realizzazione del vantaggio valutabile in denaro all’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede, al fine di rendere possibile la riscossione dell’imposta alla fonte estesa. Tale autorità informa a sua volta l’autorità fiscale del Cantone in cui il collaboratore ha avuto il suo ultimo domicilio, trasmettendole la comunicazione.

Capoverso 4

Se in Svizzera il datore di lavoro detiene unicamente uno stabilimento d’impresa, sottostà all’obbligo di comunicazione al Cantone in cui esso è situato. Lo stabilimento d’impresa in quanto tale non sottostà all’obbligo di comunicazione, poiché sono ipotizzabili casi in cui un collaboratore residente in Svizzera viene retribuito da un datore di lavoro estero. È pure possibile che il datore di lavoro detenga più stabilimenti di impresa. In questo caso sarà lo stabilimento d’impresa che contabilizza gli stipendi a dover inoltrare la comunicazione

all’amministrazione cantonale delle contribuzioni a cui esso fa riferimento.