Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

Articolo 2 Periodo di maturazione (vesting)

Nel contesto dell’imposizione proporzionale in ambito di relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 17d LIFD è di rilievo ai fini dell’attestazione il concetto di «periodo di maturazione». Questo concetto poggia su quello di vesting, utilizzato finora dalla prassi, dalla giurisprudenza e nel rapporto del 23 agosto 2004 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) «Cross-border Income Tax Issues Arising from Employee Stock Option Plans». All’epoca l’OCSE aveva proposto nel suo rapporto l’imposizione proporzionale poiché il vantaggio valutabile in denaro derivante dall’esercizio di opzioni può essere «guadagnato» in uno o più Paesi. L’OCSE faceva peraltro dipendere l’imposizione proporzionale dall’esistenza di un rapporto lavorativo. Il concetto di «periodo di maturazione» proposto in questa sede è conforme al modello di convenzione per evitare la doppia imposizione dell’OCSE (modello CDI-OCSE).

Il concetto di «periodo di maturazione» svolge un ruolo importante nel contesto

dell’assegnazione di opzioni bloccate o di partecipazioni improprie di collaboratore. Dato che questo concetto non è un concetto giuridico occorre imperativamente darne una definizione, tanto più che già oggi la prassi lo interpreta in maniere diverse. Il diritto di esercizio

dell’opzione può infatti sorgere nel momento in cui scade il periodo di attesa oppure nel momento dell’acquisto del diritto concernente l’intera opzione (cosiddetto vesting).

Articolo 3 Diritto di esercizio

È vero che nel caso di quasi tutti i piani riguardanti le opzioni, il periodo di maturazione coincide con la scadenza del periodo di attesa. In casi eccezionali è però anche possibile che il periodo di attesa per l’esercizio del diritto si protragga al di là del periodo di maturazione.

Con riferimento al tenore dell’articolo 17d LIFD e alle spiegazioni proposte nel messaggio è giustificato equiparare l’insorgenza del diritto di esercizio al momento della maturazione oppure al termine del periodo di attesa, se questo scade dopo il periodo di maturazione (cfr. allegato 2).

2.2 Contenuto dell’attestazione

La seconda sezione del presente progetto di ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (ordinanza sull’attestazione di partecipazioni di collaboratore, OParC) elenca le informazioni da attestare in quanto necessarie alle autorità di tassazione .

Articolo 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore

Nel caso di partecipazioni di collaboratore che comprendono l’assegnazione di azioni di collaboratore libere o – più frequentemente – bloccate, vanno indicati almeno sette elementi che finora si sono rivelati opportuni nel quadro della prassi.

Lettera a): la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore serve a facilitare l’attribuzione, dato che numerose imprese istituiscono più piani riguardanti le partecipazioni di collaboratore con strumenti di partecipazione diversi e per gruppi diversi di collaboratori. I datori di lavoro modificano altresì regolarmente la denominazione allorquando un nuovo piano di partecipazione succede a quello vecchio.

Lettera b): la data dell’acquisto serve a controllare se il valore venale delle azioni quotate è esposto correttamente.

Lettera c): il valore venale delle azioni quotate va posto alla base del calcolo del vantaggio valutabile in denaro. Le autorità di tassazione verificheranno in merito se è stato applicato il corso giornaliero di chiusura. Quale corso sia applicabile nel caso di termini di sottoscrizione più lunghi sarà disciplinato nella circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni