Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

Articolo 11 Collaboratori con domicilio all’estero

Capoverso 1

Questo capoverso è esclusivamente destinato a fornire una chiarificazione. I collaboratori che hanno il loro domicilio all’estero ma lavorano in Svizzera non possono essere assoggettati all’imposizione proporzionale. Questa disposizione si applica principalmente ai frontalieri e ai soggiornanti settimanali.

Capoverso 2

In conseguenza di questa chiarificazione viene stabilito che la totalità del reddito proveniente da partecipazioni di collaboratore sottostà all’imposizione alla fonte ordinaria in Svizzera.

Articolo 12 Membri dell’amministrazione o della direzione con domicilio all’estero

Come menzionato più sopra nel quadro dell’articolo 11, i capoversi 1 e 2 sono anch’essi destinati a fornire una chiarificazione. Il reddito proveniente da partecipazioni vere e proprie e da quelle improprie di collaboratore detenute da membri dell’amministrazione o della direzione con domicilio all’estero sottostanno in Svizzera all’imposizione alla fonte ai sensi

dell’articolo 93 LIFD, che prevede attualmente un’aliquota del 5 per cento (cfr. art. 93 cpv. 3 LIFD). A queste persone non si applica l’imposizione proporzionale perché non si è in presenza di una fattispecie che rientra nell’ambito dell’articolo 17d LIFD.

Articolo 13 Realizzazione di opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Può capitare che il vantaggio valutabile in denaro proveniente da un’opzione di collaboratore, un’aspettativa su azioni di collaboratore o una partecipazione impropria di collaboratore venga realizzato soltanto nel momento in cui il contribuente non sia più in un rapporto lavorativo con il datore di lavoro che ha emesso tali partecipazioni. Per garantire la pretesa fiscale è necessario che non soltanto l’ex collaboratore, ma anche l’autorità fiscale cantonale competente riceva un’attestazione del vantaggio valutabile in denaro. L’obbligo di attestazione ai sensi dell’articolo 129 non è pertanto vincolato all’esistenza di un attuale rapporto di lavoro. Tale obbligo insorge piuttosto con la fornitura di una prestazione che trova il suo fondamento legale in un (precedente) contratto di lavoro.

2.4 Classificazione delle partecipazioni di collaboratore e ulteriori indicazioni

Articolo 14 Classificazione delle partecipazioni di collaboratore

L’AFC ha intenzione di pubblicare in allegato alla prevista circolare concernente

l’imposizione di tali partecipazioni un elenco delle partecipazioni di collaboratore suddivise in categorie. Questo elenco potrà essere costantemente adeguato allo sviluppo di modelli di partecipazione. Recentemente sono stati ad esempio sottoposti alle autorità fiscali i cosiddetti co-investments per esaminare la possibilità di considerarli quali nuovi modelli di partecipazione.

Articolo 15 Ulteriori indicazioni

In relazione alla perizia riguardante i co-investments è risultato che per la valutazione di un piano di partecipazione di collaboratore complesso le autorità fiscali necessitano di ulteriori indicazioni da parte del datore di lavoro. Queste indicazioni servono in particolare a chiarire se i collaboratori hanno ricevuto diritti di partecipazione sulla base del rapporto di lavoro op-