Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore
Sempre sotto la vecchia legislazione, nella prassi si poteva anche constatare che le attestazioni in ambito di partecipazioni di collaboratore funzionavano in genere molto bene per quanto riguarda le grandi imprese. La situazione era invece diversa per quanto concerne le imprese di dimensioni minori. Nel loro caso il grado di informazione era frequentemente insufficiente, ragion per cui bisognava allestire attestazioni a posteriori su richiesta delle autorità di tassazione. Ciò ha comportato un inutile maggiore dispendio per i datori di lavoro, i collaboratori e anche le autorità di tassazione.
3.1 Per la Confederazione
I nuovi obblighi di attestazione e di comunicazione previsti dalla legge in ambito di partecipazioni di collaboratore (art. 129 cpv. 1 lett. d LIFD) vengono concretizzati dal presente progetto di ordinanza. Il testo enumera in modo chiaro e articolato le indicazioni necessarie ai fini di una tassazione corretta. Tutto ciò che non è assolutamente necessario è stato tralasciato. A livello di Confederazione l’ordinanza ha per conseguenza che nel quadro della nuova legislazione i ruling fiscali da sottoporre all’Amministrazione federale delle contribuzioni per controfirma potranno essere più brevi. Nel contesto di questi ruling fiscali non sarà più necessario elencare in modo dettagliato gli obblighi di attestazione e di comunicazione. In futuro basterà rinviare all’ordinanza, che enuncia tali requisiti in modo chiaro.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Le spiegazioni fornite più sopra in merito a ruling fiscali più brevi valgono anche per ruling fiscali da concludere da parte di Cantoni e Comuni in ambito di partecipazioni di collaboratore. Per le autorità di tassazione l’ordinanza comporta inoltre il vantaggio di una migliore tracciabilità delle attestazioni che devono loro pervenire.
3.3 Per i datori di lavoro e i dipendenti
L’OParC offre sia al datore di lavoro che al collaboratore il vantaggio della concretizzazione di obblighi già esistenti e della loro esposizione articolata in maniera chiara nel testo di un’ordinanza. In particolare per le imprese di minori dimensioni dovrebbe risultare più facile allestire tempestivamente le attestazioni corrette. Il dispendio è sensibilmente inferiore rispetto a quello causato dalla richiesta a posteriori da parte delle autorità di tassazione di inoltrare le attestazioni finora non fornite.
4 Costituzionalità e legalità
L’emanazione dell’OParC è prevista nella legge (art. 129 cpv. 1 lett. d LIFD). L’ordinanza che verrà emanata dal Consiglio federale deve stabilire quali sono le indicazioni necessarie ai fini della tassazione in ambito di partecipazioni di collaboratore.
Quanto alla legge stessa, essa si fonda sugli articoli 128 e 129 della Costituzione federale.