Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

zione sancito dall’articolo 127 capoverso 1 lettera a LIFD nei confronti del collaboratore non sarebbe spesso sufficiente. Si pensi al caso di un collaboratore che esercita dall’estero il proprio diritto di opzione nei confronti di un’impresa svizzera. Da un siffatto collaboratore non si potrebbe esigere l’attestazione a causa dell’assenza del domicilio in Svizzera, sebbene egli per il vantaggio valutabile in denaro sia assoggettato nel nostro Paese. Nel caso di opzioni vanno segnatamente attestati l’assegnazione, l’acquisto del diritto e l’esercizio del diritto.

1.2 Dibattiti alle Camere federali

Nella sua seduta del 17 febbraio 2005 dopo il dibattito di entrata in materia la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha accolto una proposta dell’allora consigliera agli Stati Simonetta Sommaruga. La sua proposta, che corrisponde all’attuale articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD, aveva il seguente tenore:

1D v , per ogni periodo fiscale:

d. i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

La consigliera agli Stati Sommaruga ha motivato la propria proposta adducendo che dalla prassi in ambito di tassazione è noto che la procedura di documentazione è insufficiente. I periodi di attesa concordati possono essere ridotti dal datore di lavoro, si può rinunciare alla restituzione concordata di azioni in caso di cambiamento del posto di lavoro oppure è possibile sopprimere il divieto di disposizione. Per questo motivo l’obbligo di documentazione deve essere circoscritto con precisione. I datori di lavoro devono informare le autorità di tassazione in merito alle partecipazioni di collaboratore assegnate durante l’anno in corso (genere, quantità e periodi di attesa, prezzo di acquisto, valore di mercato delle azioni al momento dell’acquisto). È altresì importante conoscere quali periodi di attesa sono scaduti durante l’anno e se le opzioni sono state esercitate. I dettagli tecnici vanno disciplinati in

un’ordinanza.

L’allora consigliere federale Hans-Rudolf Merz si dichiarò d’accordo con la proposta e con l’emanazione di un’ordinanza. Egli era dell’avviso che le indicazioni necessarie potessero essere fornite senza grande dispendio dal datore di lavoro. Successivamente questo articolo è stato adottato senza discussioni dalle commissioni e dalle Camere.

1.3 L’interpretazione dell’articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD

L’articolo 129 LIFD disciplina l’obbligo di comunicazione di terzi nella procedura di tassazione. Tale obbligo di comunicazione differisce dall’obbligo di attestazione ai sensi

dell’articolo 127 LIFD in quanto l’attestazione non va fornita al contribuente, ma direttamente all’autorità di tassazione. I datori di lavoro inoltrano in genere le attestazioni menzionate qui appresso unitamente al certificato di salario.

Occorre partire dal presupposto che le attestazioni vanno allestite sia per le azioni di collaboratore, sia per le opzioni di collaboratore, le aspettative su azioni di collaboratore e le partecipazioni improprie, perché dal testo della disposizione non si può desumere alcuna limitazione all’uno o all’altro genere di partecipazioni di collaboratore. Spetterà in linea di principio alle autorità di tassazione stabilire una qualificazione definitiva delle partecipazioni di collaboratore. Nella prassi tuttavia – a causa del folto numero di collaboratori coinvolti – i datori di lavoro di regola richiederanno alle autorità di tassazione una qualificazione vincolante prima dell’introduzione della partecipazione di collaboratore (decisione fiscale preliminare, ruling fiscale). Questo modo di procedere favorisce da un canto la certezza del diritto. D’altro canto è possibile chiarire quali indicazioni concrete debbano essere attestate, rispettivamente co-