Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

1 Introduzione

Il 17 dicembre 2010 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore. Nella sua qualità di legge quadro, essa modifica la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14). Dato che entro il 7 aprile 2011 non è riuscito alcun referendum contro tale legge quadro, il 10 giugno 2011 il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore della legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore a contare dal

1° gennaio 2013.

Conformemente alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale nel suo pertinente messaggio1, la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore si prefigge di ripristinare la certezza del diritto in ambito di imposizione dei vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore. Se è vero che nella prassi l’imposizione delle azioni di collaboratore non ha causato alcun problema, sono invece insorti problemi per quanto riguarda l’imposizione delle opzioni di collaboratore. Le opzioni di collaboratore erano tassate in tre diversi momenti, a seconda delle condizioni poste. Si poteva trattare del momento

dell’assegnazione (acquisto), di quello dell’acquisto irrevocabile del diritto (maturazione [vesting]) oppure di quello dell’esercizio dell’opzione. Per quanto riguarda le opzioni, la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore prevede d’ora in poi due soli momenti di imposizione, ossia il momento dell’acquisto o dell’esercizio del relativo diritto (cfr. allegato 1).

Per decidere in quale momento le partecipazioni di collaboratore debbano essere assoggettate fiscalmente, le autorità di tassazione devono fare capo a informazioni del datore di lavoro. Per questo motivo il legislatore ha ampliato il catalogo degli obblighi di attestazione e di comunicazione di cui all’articolo 129 capoverso 1 LIFD con l’aggiunta della lettera d. Con questa disposizione il Consiglio federale è legittimato a disciplinare in un’ordinanza le «indicazioni necessarie» all’attestazione in caso in cui si accordino partecipazioni ai collaboratori.

1.1 Dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio concernente la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Nel suo messaggio del 17 novembre 2004 concernente la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, il Consiglio federale ha proposto l’introduzione di una nuova lettera all’articolo 129 capoverso 1:

1Devono presentare un :

d. i datori di lavoro sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori,

non atori.

Nella relativa motivazione2 il Consiglio federale ha rilevato che la natura del negozio giuridico alla base delle partecipazioni di collaboratore – che può protrarsi su un periodo di più anni – esige l’introduzione di uno speciale obbligo di comunicazione. Pertanto l’obbligo di attesta-

1 FF 2005 496