Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore
2.3 Casi speciali
Il presente capitolo disciplina casi il cui trattamento in passato ha sempre provocato incertezze nella prassi. Si tratta principalmente della scadenza anticipata del periodo di attesa riguardante le azioni di collaboratore e della loro restituzione anticipata.
Articolo 9 Scadenza anticipata del periodo di attesa nel caso di azioni di collaboratore
Capoverso 1
Capita spesso che i datori di lavoro revochino anzitempo il periodo di attesa. I motivi possono essere molteplici, come ad esempio il pensionamento anticipato, la dispensa dal lavoro, la fusione ecc. Con la scadenza anticipata del periodo di attesa il collaboratore al momento della liberazione consegue un reddito supplementare da attività lucrativa.
Capoverso 2
Finora la prassi e la giurisprudenza si sono fondate sulle seguenti considerazioni per presumere un reddito supplementare da attività lucrativa: posto ad esempio che le azioni del collaboratore siano state originariamente bloccate per una durata di dieci anni e che siano ora liberate dopo cinque anni, il loro valore fiscale al momento dell’acquisto risulta ridotto in modo eccessivo dallo sconto per dieci anni. A mente di questa constatazione si impone la questione di una rettifica della tassazione originale nel quadro di una procedura di recupero di imposta. Una siffatta rettifica della tassazione al momento dell’acquisto è stata tuttavia negata dalla giurisprudenza più recente perché la scadenza anticipata del periodo di attesa non costituisce un fatto nuovo (cfr. sentenza del 26 agosto 2010 del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto in re M.K., consid. 2.2.1). Il motivo della scadenza anticipata subentrata successivamente non può infatti essere già dato al momento della tassazione originale. Pertanto la scadenza anticipata del periodo di attesa costituisce una fattispecie a sé stante riguardante la realizzazione.
Capoverso 3
La formula indicata in questo capoverso va utilizzata in caso di applicazione dello sconto del 6 per cento per anno di attesa ai sensi dell’articolo 17b capoverso 2. In questo caso però quale parametro (n) va considerato il periodo di attesa residuo. Si possono conteggiare anche anni già iniziati (arrotondandoli a tre cifre decimali).
Esempio: il collaboratore A il 15 marzo 2008 ha ricevuto a titolo gratuito un’azione di collaboratore bloccata per dieci anni. Il 30 settembre 2011 egli si ritira anticipatamente in pensione. Conformemente al piano di partecipazione, con questo evento il periodo di attesa residuo scade anticipatamente. In questo modo l’azione di collaboratore, che fondamentalmente rimarrebbe bloccata fino al 15 marzo 2018, il 30 settembre 2011 diviene subito liberamente disponibile. In altri termini, in questo momento l’azione ancora bloccata per 6,46 anni (n) viene convertita in un’azione sbloccata. Ipotizzando che il 30 settembre 2011 il corso di borsa (intero) corrisponda a 1500 franchi per azione (x), in applicazione dell’articolo 17b capoverso 2 LIFD il valore venale ridotto – considerando gli anni residui del periodo di attesa – ammonterebbe soltanto al 68,632 per cento (100 / 1,066.46) del valore venale complessivo, ovvero 1029.50 franchi. La differenza (fr. 470.40) tra il valore venale complessivo (fr. 1500.-) e il valore venale ridotto (fr. 1029.50) rappresenta il reddito da attività lucrativa imponibile da attestare al momento della scadenza anticipata del periodo di attesa. In termini matematici, questo calcolo corrisponde alla formula (x - x / 1,06n), ossia (1500–1500 / 1,066,46).
Capoverso 4
Le condizioni enumerate in questa disposizione corrispondono per analogia a quelle previste all’articolo 4 più sopra.