Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

pure se essi possono partecipare alla stessa stregua di investitori terzi. Inoltre spesso si tratta di individuare la delimitazione tra reddito da attività lavorativa dipendente e reddito da sostanza mobile.

2.5 Disposizioni finali

Articolo 16 Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Dato che il suo oggetto consiste nel contenuto dell’attestazione, la presente ordinanza si applica a tutte le partecipazioni di collaboratore consegnate (assegnate) dopo la sua entrata in vigore.

Capoverso 2

Le partecipazioni di collaboratore assegnate sotto la vecchia legislazione vanno in linea di massima attestate conformemente alla presente ordinanza se all’epoca il vantaggio valutabile in denaro non è stato tassato. Si tratta prevalentemente di casi nei quali le opzioni di collaboratore avrebbero dovuto essere tassate in Svizzera al momento dell’assegnazione, ma la tassazione non è stata effettuata per un qualunque motivo. Un’attestazione al momento dell’esercizio del diritto diviene superflua se le opzioni di collaboratore sono già state tassate in passato sulla base di una decisione fiscale preliminare (ruling fiscale) al momento

dell’assegnazione o della maturazione. Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza l’imposizione delle opzioni o delle partecipazioni improprie di collaboratore era stata invece prospettata al momento dell’esercizio nel ruling fiscale, l’afflusso del vantaggio valutabile in denaro deve essere attestato conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

Articolo 17 Entrata in vigore

Con decreto del 10 giugno 2011 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore con effetto al 1° gennaio 2013. Pertanto anche la presente ordinanza deve essere posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2013.

3 Ripercussioni

Sotto la vecchia legislazione le opzioni di collaboratore erano tassate in tre diversi momenti a seconda delle condizioni poste. Si poteva trattare del momento dell’assegnazione (acquisto), di quello dell’acquisizione irrevocabile del diritto (maturazione) o ancora di quello

dell’esercizio delle opzioni. La legge federale del 17 dicembre 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore apporta importanti semplificazioni, nel senso che ai fini

dell’imposizione delle opzioni prevede soltanto due momenti di imposizione, segnatamente il momento dell’acquisto e quello dell’esercizio del diritto. Anche per quanto riguarda le attestazioni, ai fini dell’imposizione si considerano solo questi due momenti.

La legislazione in vigore finora non conosceva alcuna ordinanza sugli obblighi di attestazione in ambito di partecipazioni di collaboratore. Ciononostante si dovevano attestare tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’imposizione. L’obbligo di attestazione nei confronti dei collaboratori si fondava sull’articolo 127 capoverso 1 lettera a LIFD. Non esisteva però un obbligo diretto di attestazione nei confronti delle autorità di tassazione, come prescritto ora all’articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD. A seconda delle circostanze ciò poteva comportare che nel quadro di ruling fiscali i datori di lavoro stabilissero invero i dettagli dell’attestazione con le autorità fiscali del Cantone in cui aveva sede l’impresa, ma che le autorità di tassazione di altri Cantoni non fossero informate in modo completo in merito alla portata di tali ruling fiscali.