Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

Capoverso 1

La prassi ha accertato che la restituzione senza indennità delle azioni di collaboratore o la loro restituzione al di sotto del loro valore venale al momento della cessazione del rapporto di lavoro può talvolta provocare ripercussioni negative per i collaboratori. Per questo motivo si impone un correttivo. Le autorità di tassazione sono giunte a diverse soluzioni. Il concordato della Svizzera nordoccidentale, di cui fanno parte le Amministrazioni delle contribuzioni dei Cantoni di AG, BL, BS e SO, nella convenzione del 5 novembre 2002 sul computo del «salario negativo» in caso di scadenza dei diritti di partecipazione di collaboratore (cfr. Steuerrevue 2003, pag. 570) ha coniato il concetto di «salario negativo» e quindi ammesso la compensazione del prezzo di restituzione con il salario. Così facendo nel certificato di salario dei collaboratori si indica un salario ridotto. In base all’articolo 339a CO la maggior parte delle altre autorità di tassazione ammette la deduzione dal reddito delle spese di conseguimento. Secondo questa prassi il salario va documentato nella sua integralità nel certificato di salario, mentre il prezzo di restituzione è dedotto nella dichiarazione fiscale. La giurisprudenza più recente (cfr. sentenza del 26 agosto 2010 del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto in re M.K., consid. 2.2.3, e sentenza del 17 maggio 2002 della Commissione tributaria di ricorso II del Cantone di Zurigo, pubblicata in Zürcher Steuerpraxis, 4/2002, pag. 302) ha ritenuto legittimo questo modo di procedere perché esso corrisponde all’imposizione in funzione della capacità economica. Il capoverso 1 rispecchia ora questa giurisprudenza. In questo caso va attestata la differenza tra il valore venale o formulare dell’azione al momento della restituzione e il prezzo di restituzione.

Capoverso 2

La formula menzionata in questo capoverso corrisponde a quella prevista all’articolo 17b capoverso 2 per lo sconto del 6 per cento da applicare a ogni anno del periodo di attesa. Anche in questo caso il parametro (n) da utilizzare è il periodo di attesa residuo. Ne risulta il valore venale o formulare ridotto a fini fiscali al momento della restituzione. La differenza ottenuta con la deduzione del prezzo di restituzione può essere fatta valere in sede di dichiarazione d’imposta con il relativo effetto di riduzione dell’entità del reddito.

Esempio: il collaboratore A il 15 marzo 2008 ha ricevuto un’azione di collaboratore bloccata per dieci anni. Il 30 settembre 2011 egli disdice il suo rapporto di lavoro. Conformemente al piano di partecipazione, in questo caso egli è tenuto a restituire l’azione al valore di acquisto originale di 800 franchi. Se il collaboratore A potesse disporre liberamente dell’azione di collaboratore, l’azione ancora bloccata per 6,46 anni (n) verrebbe convertita in un’azione sbloccata. Ipotizzando che il 30 settembre 2011 il corso di borsa (intero) corrisponda a

1500 franchi per azione (x), in applicazione dell’articolo 17b capoverso 2 LIFD il valore venale ridotto – considerando i 6,46 anni residui del periodo di attesa – ammonterebbe soltanto al 68,632 per cento (100 / 1,066.46) del valore venale complessivo, ovvero 1029.50 franchi. Poiché A deve restituire l’azione di collaboratore al prezzo di 800 franchi (y), nella dichiarazione d’imposta egli può dedurre la differenza ammontante a 229.50 franchi. In termini matematici, questo calcolo corrisponde alla formula (x / 1,06n- y), ossia (1500 / 1,066,46- 800).

Capoverso 3

Il presente capoverso è una conseguenza della giurisprudenza menzionata più sopra. La differenza può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito della dichiarazione d’imposta. Al fine di facilitarne il controllo, in questo caso l’attestazione va integrata oppure allegata al certificato di salario.

Capoverso 4

Il presente capoverso si è reso necessario per disciplinare con chiarezza il caso in cui il datore di lavoro rimborsa un prezzo di restituzione superiore al valore venale attuale o al valore formulare pattuito. La differenza positiva tra il prezzo di restituzione e il valore venale o formulare per il collaboratore non rappresenta un utile da capitale privato esente da imposte, bensì la realizzazione di reddito imponibile. Pertanto va presentata un’attestazione conformemente alle indicazioni previste all’articolo 9 capoverso 4.