Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore
municate, ovvero quali parametri risultino necessari a fini fiscali per il singolo piano riguardante le partecipazioni di collaboratore. Le indicazioni che figurano qui appresso costituiscono pertanto esigenze standardizzate che si sono affermate nella prassi. Il concetto di «necessarie» consente di concludere che queste indicazioni non sono esaurienti in tutti i casi. Si può quindi ipotizzare che nel singolo caso debbano essere comunicati ulteriori dati rilevanti. Potrebbe ad esempio risultare interessante che i collaboratori oltre alla partecipazione concludano un patto parasociale. Nel caso dei co-investments sarebbe interessante sapere quali riserve gli investitori abbiano espresso nei confronti del datore di lavoro.
Va osservato che il tenore dell’articolo 129 capoverso 1 LIFD non collima più con quello dell’articolo 45 lettera e LAID, nonostante le due disposizioni nel messaggio fossero identiche. Come accennato l’obbligo di attestazione era originariamente limitato alle partecipazioni vere e proprie di collaboratore. Per motivi di praticabilità è da supporre che i Cantoni interpreteranno l’articolo 45 lettera e LAID in maniera corrispondente all’articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD.
2 Spiegazioni delle singole disposizioni
2.1 Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
Capoverso 1
Con l’assegnazione di partecipazioni di collaboratore i datori di lavoro intendono in genere legare i collaboratori a lungo termine all’azienda. A tale scopo essi allestiscono piani di partecipazione, nel cui ambito disciplinano in maniera completa le loro relazioni con i collaboratori durante il periodo del rapporto di lavoro e addirittura al di là di tale periodo. Per la tassazione dei collaboratori non è necessario inoltrare alle autorità di tassazione, unitamente alla dichiarazione fiscale, il pertinente piano di partecipazione. Con l’attestazione si può rappresentare il contenuto del piano rilevante ai fini dell’imposta sul reddito. Le operazioni di tassazione devono tenere conto della durata del piano di partecipazione di collaboratore, in quanto le ripercussioni fiscali possono variare. È possibile ad esempio che un’opzione venga acquistata oggi ma il suo vantaggio valutabile in denaro sia realizzato soltanto fra 10 anni. Nel caso di un’azione il suo acquisto può coincidere con il momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro. Per le autorità di tassazione è pertanto importante sapere quando le partecipazioni di collaboratore sono state acquistate e in quale momento è intervenuto il vantaggio valutabile in denaro. Per questo motivo l’elemento temporale dell’acquisto di partecipazioni di collaboratore e della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante dalle stesse, menzionato alle lettere a e b, rappresenta una delle indicazioni più importanti da attestare. L’attestazione va inoltrata all’autorità fiscale del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede quale allegato al certificato di salario. È pure possibile aggiungere una pagina al certificato di salario e includervi l’attestazione.
Capoverso 2
Alla lettera a) si definisce l’espressione «azioni di collaboratore» utilizzata come concetto generale in diversi articoli della presente ordinanza. Questa definizione corrisponde quanto al senso a quella data all’articolo 17a capoverso 1 lettera a LIFD. Essa ha lo scopo di evitare inutili ripetizioni nei successivi articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13. Quando si parla di azioni di collaboratore si intendono quindi sempre i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o le partecipazioni di altro genere. Nelle partecipazioni di altro genere rientrano ad esempio i modelli francesi di partecipazione, che assegnano ai collaboratori quote di investimenti collettivi di capitale istituiti dal datore di lavoro, nei quali quest’ultimo conferisce proprie azioni (cfr. anche le osservazioni in merito agli art. 5 e 6).