Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 15 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore
(AFC) prevista in merito alla tassazione delle partecipazioni di collaboratore. È da presumere che – come finora – nel caso di termini di sottoscrizione inferiori a due mesi, per motivi di semplificazione amministrativa possa essere attestato un corso medio.
Se le azioni di collaboratore non sono quotate, i datori di lavoro devono indicare il valore formulare al momento dell’acquisto. In questa sede non si prescrive quale formula debba essere applicata. Di norma i datori di lavoro concorderanno preliminarmente con le autorità fiscali la formula da applicare al momento dell’attuazione del piano. Il valore formulare da attestare serve anche al controllo del rispetto del valore formulare convenuto al momento della consegna. Ciò può anche essere di rilievo nell’eventualità di una restituzione di azioni di collaboratore. In un simile caso la formula di calcolo prescelta non può più essere modificata. Lettera d): solitamente vengono consegnate azioni di collaboratore bloccate. Tramite
l’acquisto i collaboratori divengono proprietari delle azioni e fruiscono di tutti i diritti
dell’azionista, segnatamente del diritto di voto e del diritto ai dividendi. Un eventuale periodo di attesa limita soltanto – ma pur sempre – il diritto di alienare l’azione. Questa limitazione ha per effetto che conformemente all’articolo 17b capoverso 2 LIFD sul valore venale o sul valore formulare viene concesso uno sconto del 6 per cento per anno di attesa. Il periodo di attesa costituisce pertanto la base di calcolo del valore venale ridotto o del valore formulare ridotto (cfr. allegato 3).
Lettera e): il prezzo di acquisto convenuto costituisce infine la base di calcolo del vantaggio valutabile in denaro da dichiarare.
Lettera f): anche il numero di azioni di collaboratore acquistate è da indicare ai fini della determinazione del vantaggio valutabile in denaro da tassare.
Lettera g): il vantaggio valutabile in denaro calcolato in questo modo deve poi essere attestato nel certificato di salario.
Articolo 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore
Capoverso 1
Secondo l’articolo 17b capoverso 1 LIFD le opzioni liberamente disponibili (libere) quotate in borsa e le azioni di collaboratore sono tassate al momento del loro acquisto. Per questo motivo si può allestire per analogia la medesima attestazione di cui all’articolo 4. Nel caso di siffatte opzioni non può essere attestato un valore formulare perché bisogna sempre fondarsi sul corso in borsa (corso giornaliero di chiusura).
Capoverso 2
Rientrano tra le opzioni di collaboratore e le aspettative su azioni di collaboratore qui menzionate le opzioni di collaboratore liberamente disponibili, ma non quotate in borsa e bloccate, come pure le Restricted Stock Units (RSU) o i Restricted Stock Awards (RSA). Al pari delle opzioni, le RSU o i RSA prospettano l’acquisto di azioni del datore di lavoro. La condizione è tuttavia che il rapporto lavorativo sussista al momento dell’acquisto. La fornitura delle azioni è pertanto effettuata soltanto se questa condizione è adempita. Diversamente dal caso delle opzioni, i collaboratori non dispongono della possibilità di stabilire il momento
dell’esercizio del diritto. Tutto sommato le aspettative su azioni di collaboratore ai sensi dell’articolo 5 prospettano una promessa di acquisto di future azioni di collaboratore. Dato che comprendono un’indennità per prestazioni lavorative future, le aspettative a motivo della condizione posta (maturazione) sono equiparate alle opzioni di collaboratore.
Lettera a
Numero 1: corrisponde all’articolo 4 lettera a.
Numero 2: in questo contesto si parla di «data di consegna» e non di «data dell’acquisto» come nel caso dell’articolo 4 lettera b. Il concetto di «data dell’acquisto» viene utilizzato soltanto laddove un diritto di partecipazione passa al collaboratore in virtù del diritto civile.
Numero 3: analogamente alle spiegazioni fornite in merito all’articolo 3 i datori di lavoro devono attestare l’acquisto di un diritto di esercizio. Come già menzionato, questa informazione è destinata all’imposizione proporzionale ai sensi dell’articolo 17d LIFD. Normalmente va at-