Avamprogetto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine
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volta per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.
Sezione 5: Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti .....................
Art. 14 Organismi notificati
1 L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La SECO notifica gli organismi designati in base all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
2 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato.
3 Il Consiglio federale definisce:
a. i requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare;
b. le procedure di designazione e di notifica degli organismi notificati;
c. come gli organismi notificati devono svolgere i loro compiti;
come gli organismi notificati si coordinano tra di loro e con i competenti organismi europei.
Art. 15 Autorità di designazione
1 L'UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni per la designazione degli organismi secondo l'articolo 14.
2 L'UFCL è organizzato e gestito in modo da
a. disporre del personale competente necessario per svolgere i suoi compiti di designazione;
b. salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di designazione; e
c. evitare qualsiasi conflitto d'interesse con gli organismi.
3 L'UFCL non offre nessuno dei servizi eseguiti dagli organismi notificati.
4 L'UFCL salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
Art. 16 Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione
tecnica europea
1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'area di prodotto per la quale è stato designato.
2 Il Consiglio federale designa un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee.
3 L'UFCL può designare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.