Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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volta per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Sezione 5: Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti .....................

Art. 14 Organismi notificati

1 L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La SECO notifica gli organismi designati in base all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato.

3 Il Consiglio federale definisce:

a. i requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare;

b. le procedure di designazione e di notifica degli organismi notificati;

c. come gli organismi notificati devono svolgere i loro compiti;

come gli organismi notificati si coordinano tra di loro e con i competenti organismi europei.

Art. 15 Autorità di designazione

1 L'UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni per la designazione degli organismi secondo l'articolo 14.

2 L'UFCL è organizzato e gestito in modo da

a. disporre del personale competente necessario per svolgere i suoi compiti di designazione;

b. salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di designazione; e

c. evitare qualsiasi conflitto d'interesse con gli organismi.

3 L'UFCL non offre nessuno dei servizi eseguiti dagli organismi notificati.

4 L'UFCL salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

Art. 16 Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione

tecnica europea

1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'area di prodotto per la quale è stato designato.

2 Il Consiglio federale designa un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee.

3 L'UFCL può designare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.