Avamprogetto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine
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emanate dalla Confederazione o dai Cantoni, si presume che il prodotto da costruzione sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Sezione 3: Prescrizioni per gli operatori economici .....................
Art. 9
1 Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all'utilizzazione dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:
a. come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;
b. per quanto tempo conservare documenti tecnici;
c. come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura;
d. quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;
e. quali misure di controllo e misure di correzione deve prendere un operatore economico se le condizioni della presente legge non sono soddisfatte o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi e come l'operatore economico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 19);
f. quali condizioni di deposito e di trasporto adempiere.
2 Se immette un prodotto da costruzione in commercio con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.
3 Per un periodo di dieci anni dall'immissione in commercio di un prodotto da costruzione, su richiesta, gli operatori economici indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici :
a. che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;
b. cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione.
4 Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale può adeguare il termine di cui al capoverso 3.
Sezione 4: Specifiche tecniche .....................
Art. 10 Recepimento di procedure di valutazione
1 L'UFCL promuove l'integrazione nelle specifiche tecniche armonizzate delle procedure di valutazione per fissare i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione che un prodotto da costruzione deve rispettare in relazione alle sue caratteristiche essenziali conformemente alle prescrizioni tecniche cantonali e federali.
2 Gli atti normativi che contengono prescrizioni tecniche secondo il capoverso 1 devono essere possibilmente comunicati all'UFCL prima della loro entrata in vigore.