Avamprogetto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine
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Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione .....................
Art. 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenzia-
li dei prodotti da costruzione
1 Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.
2 Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata:
a. resistenza meccanica e stabilità;
b. sicurezza in caso d'incendio;
c. igiene, salute e ambiente;
d. sicurezza e accessibilità nell'uso;
e. protezione contro il rumore;
f. risparmio energetico e ritenzione del calore;
g. uso sostenibile delle risorse naturali.
3 Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 1.
4 Nei limiti del capoverso 3 gli organi competenti di Cantoni e Confederazione possono emanare prescrizioni tecniche su:
a. i requisiti di base delle opere di costruzione;
b. le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;
c. l'impiego dei prodotti da costruzione.
5 Se del caso, le prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 sono riprese nelle specifiche tecniche armonizzate.
6 La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.
Art. 4 Dichiarazione di prestazione
1 Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, è consentito immetterlo in commercio o metterlo a disposizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.
2 Salvo prescrizioni federali o cantonali contrarie, il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra