Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione .....................

Art. 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenzia-

li dei prodotti da costruzione

1 Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

2 Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata:

a. resistenza meccanica e stabilità;

b. sicurezza in caso d'incendio;

c. igiene, salute e ambiente;

d. sicurezza e accessibilità nell'uso;

e. protezione contro il rumore;

f. risparmio energetico e ritenzione del calore;

g. uso sostenibile delle risorse naturali.

3 Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 1.

4 Nei limiti del capoverso 3 gli organi competenti di Cantoni e Confederazione possono emanare prescrizioni tecniche su:

a. i requisiti di base delle opere di costruzione;

b. le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;

c. l'impiego dei prodotti da costruzione.

5 Se del caso, le prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 sono riprese nelle specifiche tecniche armonizzate.

6 La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.

Art. 4 Dichiarazione di prestazione

1 Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, è consentito immetterlo in commercio o metterlo a disposizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.

2 Salvo prescrizioni federali o cantonali contrarie, il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra