Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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4 L'operatore economico assicura che tutte le misure correttive appropriate che ha preso siano estese a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato.

5 L'organo di vigilanza del mercato può chiedere che, al posto di misure correttive, un operatore economico proponga misure tecniche di compensazione per eliminare o ridurre i rischi che presenta un prodotto pericoloso nell'opera di costruzione.

6 Se l'operatore economico interessato non prende alcuna misura correttiva appropriata entro i termini di cui ai capoversi 2 e 3, l'organo di vigilanza del mercato può:

a. prendere tutte le misure provvisorie appropriate per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto da costruzione sul mercato;

b. disporre il ritiro dal mercato del prodotto da costruzione;

c. disporre il richiamo dal mercato del prodotto da costruzione;

d. avvertire gli utilizzatori del prodotto da costruzione sui rischi che esso presenta per diminuire il pericolo di ferimenti o di altri danni.

7 Nel caso del capoverso 6 lettera d l'organo di vigilanza del mercato pubblica le informazioni sui rischi che presenta il prodotto da costruzione e sulle misure prese.

Art. 21 Misure per la tutela degli interessi pubblici preponderanti

1 Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), l'organo di vigilanza del mercato può disporre, oltre alle misure secondo l'articolo 20, altre misure appropriate, in particolare:

a. proibire la messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato;

b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;

c. vietare l’esportazione di un prodotto da costruzione la cui messa a disposizione sul mercato è proibita conformemente alla lettera a.

2 Se nei casi di cui al capoverso 1 il prodotto da costruzione presenta un pericolo grave, tale da richiedere un intervento rapido, l'organo di vigilanza del mercato può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato.

3 La decisione se un prodotto da costruzione presenta un pericolo grave è adottata in base a un'adeguata valutazione dei rischi tenendo conto della loro natura e della probabilità che si concretizzino. La possibilità di garantire un più elevato livello di sicurezza o la disponibilità di altri prodotti che presentano rischi minori non costituiscono ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto da costruzione controllato sia pericoloso.

4 Se necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui ai capoversi 1 e 2 sono prese sotto forma di una decisione di portata generale. Una volta eseguito il controllo del prodotto da costruzione, l’organizzazione incaricata della vigilanza chiede all'Ufficio federale competente di emanare una decisione di portata generale.

7 RS 946.51