Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.

Art. 6 Livelli o classi di prestazione, livelli di soglia

1 Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione (art. 29), l'UFCL designa gli atti normativi internazionali che definiscono:

a. le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione;

b. le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove.

2 Se in atti normativi internazionali applicabili sono definiti sistemi di classificazione, le autorità competenti di Confederazione e Cantoni possono stabilire i livelli di soglia e i livelli o le classi di prestazione applicabili in Svizzera cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali solo in base a tali sistemi di classificazione.

Art. 7 Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione

1 Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si deve presumere che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

2 La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate designate.

3 Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso fissa, se necessario, i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da rispettare.

4 Se è redatta una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 4, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali devono essere fornite soltanto nella dichiarazione di prestazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se vi figurano e se sono specificate.

5 Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione.

6 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione. Esso disciplina le modalità con cui è messa a disposizione degli utilizzatori del prodotto.

Art. 8 Presunzione di conformità e inversione dell'onere della prova

Se il fabbricante ha dichiarato mediante una dichiarazione di prestazione o una dichiarazione del fabbricante secondo l'articolo 4 che un prodotto da costruzione rispetta i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione delle prescrizioni tecniche