Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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4 Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di prestazione, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 LOTC sono applicabili le pene ivi menzionate.

Art. 25 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

a. immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, senza comunque mettere in pericolo la sicurezza o la salute di persone;

b. viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 23 capoverso 2;

c. viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

3 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Art. 26 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 24 e 25 possono essere confiscati secondo gli articoli 69-72 del Codice penale del 21 dicembre 19379.

Art. 27 Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 8: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici .....................

Art. 28 Autorità competente e coordinamento

1 L'UFCL è incaricato dell'esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

2 L'UFCL rappresenta l'Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali.

3 L'UFCL è l'organo centrale di vigilanza del mercato.

4 Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L'UFCL coordina e sorveglia la vigilanza del mercato da parte di tali organizzazioni.

8 RS 313.0

9 RS 311.0