Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata designata, qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

a. in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione; oppure

b. in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme applicabili; oppure

c. con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costruzione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.

3 Se non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata designata e per esso non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea, il prodotto da costruzione deve soddisfare requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Per certificare che questi requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il fabbricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, si può appoggiare a una norma tecnica designata conformemente all'articolo 11 capoverso 2.

Art. 5 Valutazione della prestazione

1 Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione secondo la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione definita nella specifica tecnica armonizzata designata applicabile a tale prodotto.

2 A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi notificati indipendenti

a. designati secondo l'articolo 14 capoverso 1; oppure

b. riconosciuti dalla Svizzera ai sensi dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)6.

3 Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. Può altrimenti incaricare l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di designare, previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), gli atti normativi internazionali che prescrivono la procedura di valutazione interessata.

4 Il Consiglio federale può semplificare le procedure di valutazione applicabili:

a. per determinare il prodotto-tipo di un prodotto da costruzione;

b. a favore delle microimprese;

6 RS 0.946.526.81