Avamprogetto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine
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4 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
5 La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica designati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
6 L'UFCL vigila sul rispetto dei requisiti per la designazione degli organismi di valutazione tecnica.
7 Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina le procedure di designazione di questi organismi.
Art. 17 Indennità per il coordinamento degli organismi di valutazione tecni-
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Gli organismi di valutazione tecnica percepiscono un'indennità per i costi derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.
Art. 18 Punti di contatto di prodotti da costruzione
1 L'UFCL gestisce un punto di contatto di prodotti da costruzione.
2 L'UFCL può delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante contratti di diritto pubblico e prevedere un'indennità per tale incarico.
3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che i punti di contatto di prodotti da costruzione devono rilasciare e disciplina in che misura questi possono richiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri compiti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.
Sezione 6: Vigilanza del mercato .....................
Art. 19 Competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato
1 Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e proporzionato, soprattutto mediante prove a campione se un prodotto:
a. fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante; ed
b. è conforme alle prescrizioni in vigore.
2 Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:
a. nell'esame formale della dichiarazione di prestazione e dei documenti giustificativi che l'accompagnano;
b. in controlli fisici e in esami di laboratorio.
3 Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.