Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

4 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

5 La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica designati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

6 L'UFCL vigila sul rispetto dei requisiti per la designazione degli organismi di valutazione tecnica.

7 Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina le procedure di designazione di questi organismi.

Art. 17 Indennità per il coordinamento degli organismi di valutazione tecni-

ca

Gli organismi di valutazione tecnica percepiscono un'indennità per i costi derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.

Art. 18 Punti di contatto di prodotti da costruzione

1 L'UFCL gestisce un punto di contatto di prodotti da costruzione.

2 L'UFCL può delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante contratti di diritto pubblico e prevedere un'indennità per tale incarico.

3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che i punti di contatto di prodotti da costruzione devono rilasciare e disciplina in che misura questi possono richiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri compiti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.

Sezione 6: Vigilanza del mercato .....................

Art. 19 Competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato

1 Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e proporzionato, soprattutto mediante prove a campione se un prodotto:

a. fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante; ed

b. è conforme alle prescrizioni in vigore.

2 Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:

a. nell'esame formale della dichiarazione di prestazione e dei documenti giustificativi che l'accompagnano;

b. in controlli fisici e in esami di laboratorio.

3 Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.