Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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Art. 22 Misure in caso di non conformità formale

1 Se da un controllo emerge una non conformità formale, l'organo di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di porre fine all'irregolarità in questione.

2 Vi è una non conformità formale in particolare nei casi seguenti:

a. la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell'articolo 4;

b. la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4-7;

c. altri documenti tecnici, dossier o marcature non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione.

3 Se l'irregolarità perdura, l'organo di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.

4 Sono fatti salvi gli articoli 19-21.

Art. 23 Coinvolgimento e obbligo di collaborare

1 Gli organi di vigilanza del mercato coinvolgono gli operatori economici nelle misure secondo gli articoli 19, 20, 21 capoverso 1 e 22 volte a prevenire o ridurre i rischi.

2 Gli operatori economici interessati ed eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare ove necessario all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

3 Prima di ordinare le misure, gli organi di vigilanza del mercato accordano agli operatori economici interessati la possibilità di prendere posizione in merito.

4 Se un prodotto da costruzione oggetto di una misura è stato valutato da un organismo notificato, l'organo di vigilanza del mercato informa tale organismo.

Sezione 7: Disposizioni penali .....................

Art. 24 Delitti

1 Chiunque intenzionalmente immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge e in tal modo mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute di persone, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.