Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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Art. 11 Designazione ed elaborazione di norme tecniche

1 Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa le norme tecniche armonizzate appropriate per valutare la prestazione di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e controllarne la costanza della prestazione.

2 Se non è in vigore o in corso d'elaborazione alcuna specifica tecnica armonizzata, previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL può:

a. designare norme tecniche che contengono procedure di valutazione per certificare i requisiti di sicurezza secondo l'articolo 4 capoverso 3;

b. promuovere presso le organizzazioni svizzere di normalizzazione l'elaborazione di norme tecniche secondo la lettera a.

Art. 12 Valutazione tecnica in base a un documento per la valutazione

europea

1 Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il fabbricante può richiedere a un organismo di valutazione tecnica (art. 16) una valutazione tecnica europea.

2 Se del caso, l'organismo di valutazione tecnica ottiene secondo le disposizioni internazionali applicabili un documento per la valutazione europea dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

3 In base a un documento per la valutazione europea, l'organismo di valutazione tecnica rilascia una valutazione tecnica europea.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a. gli obblighi dell'organismo di valutazione tecnica nella procedura per l’elaborazione di un documento per la valutazione europea;

b. il contenuto della valutazione tecnica europea.

Art. 13 Designazione dei documenti per la valutazione europea

1 Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa i documenti per la valutazione europea che possono servire da base per il rilascio della valutazione tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica.

2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare un documento per la valutazione europea affinché possa essere designato.

3 L'UFCL designa, previa consultazione della SECO, gli atti normativi internazionali che possono modificare la procedura secondo l'articolo 12.

4 Purché l'UFCL abbia designato un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato conferito un mandato relativo a una norma armonizzata, tuttavia al più tardi nel momento in cui una norma armonizzata designata può essere applicata per la prima