Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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4 Nell'ambito dei controlli gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:

a. chiedere all'operatore economico la documentazione e le informazioni necessarie per procedere ai controlli secondo il capoverso 1;

b. prelevare campioni;

c. ordinare esami;

d. accedere ai locali di esercizio o di produzione, oppure ai luoghi d'impiego.

5 I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere.

6 Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:

a. la prestazione effettiva di un prodotto da costruzione sia quella dichiarata dal fabbricante nella documentazione trasmessa;

b. il prodotto da costruzione, nonostante la correttezza della documentazione, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

Art. 20 Misure

1 L'organo di vigilanza del mercato esamina se un prodotto da costruzione soddisfa i requisiti definiti nella presente legge quando ha sufficienti motivi di ritenere che:

a. un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, non fornisca la prestazione dichiarata e presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione; oppure

b. presenti un rischio perché in altro modo non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge.

2 Se nel corso dell'esame l'organo di vigilanza del mercato constata che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di:

a. prendere entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme a tali requisiti, in particolare affinché la prestazione effettiva del prodotto da costruzione sia conforme a quella dichiarata;

b. ritirare il prodotto da costruzione dal mercato; oppure

c. richiamare il prodotto da costruzione dal mercato.

3 Il capoverso 2 vale anche se un prodotto da costruzione, seppure conforme ai requisiti definiti nella presente legge, presenta rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse. In questo caso l'operatore economico deve provvedere affinché il prodotto da costruzione interessato all'atto dell'immissione in commercio cessi di presentare tali rischi.